Crisi energetica: le misure del D.L. “aiuti-ter”

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Nel decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 misure volte ad agevolare la transizione al fotovoltaico e l’istituzione di un organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Mite

Crisi energetica: le misure del D.L. “aiuti-ter” sono state pubblicate a breve distanza dalla conversione in legge del “DL aiuti-bis” (legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115). In particolare, il 24 settembre 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 avente a oggetto «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

Tra le norme del capo I dedicate alle «Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti», per rilevanza ambientale, si segnala, in particolare, l’art. 16 volto ad agevolare la transizione al fotovoltaico. Infatti, questa disposizione prevede che, qualora fosse necessaria la valutazione del progetto antincendio per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi, i termini siano ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

 

Al capo II, dedicato alle «Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali», l’art. 23 dispone la modifica dell’art. 206-bis, del D.Lgs. 152/2006, inserendo il comma 4-bis che prevede l’istituzione di un organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il Mite. Si attende, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici.

Questa disposizione richiama quella prevista dalla normativa speciale, il D.Lgs. n. 49/2014, sui Raee – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – che, all’art. 35, richiama la funzione del «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall’articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188», assegnando allo stesso compiti di spessore e rilevanza come quello di vigilare – fornendo interpretazione autentica alle norme vigenti – sulla corretta implementazione del sistema. Un’istituzione che, purtroppo, finora ha avuto ben poca concreta attività. Si attende, quindi, di capire se l’omologo previsto dal D.L. “aiuti-ter” potrà avere fortuna migliore o se, già con la sua conversione in legge, si a a qualche modifica.

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