Rifiuti: gestore pubblico o privato?

Rifiuti gestore pubblico o privato
Rifiuti gestore pubblico o privato
È entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118 – la legge annuale per il mercato e la concorrenza – che, tra gli altri interventi in campo ambientale (capo IV), ha modificato il comma 10 dell’art. 238, D.Lgs. 152/2006, intervenendo nuovamente sul tema della gestione dei rifiuti prodotti dalle cosiddette utenze non domestiche

Rifiuti: gestore pubblico o privato? Il 27 agosto 2022 è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118 – la legge annuale per il mercato e la concorrenza – che, tra gli altri interventi in campo ambientale (capo IV), ha modificato il comma 10 dell’art. 238, D.Lgs. 152/2006, intervenendo nuovamente sul tema della gestione dei rifiuti prodotti dalle cosiddette utenze non domestiche (di cui all’allegato L-quinquies, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006), per effetto della assimilazione ex lege degli stessi agli urbani [art. 183, comma 1, lettera b) ter, del medesimo decreto].

Il nuovo comma 10 dell’art. 238, per effetto delle suddette modifiche, oggi recita: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

Le novità sono di un certo rilievo. Innanzitutto, l’utenza non domestica potrà scegliere se conferire i propri rifiuti urbani (più correttamente “assimilati”) all’operatore pubblico oppure a quello privato per un periodo non inferiore a due anni, e non più a cinque anni come stabilito dal testo antecedente.

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Inoltre, un certo peso devono aver avuto le osservazioni presentate dall’autorità garante delle concorrenza e del mercato se si considera che, attraverso la nuova formulazione della norma, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori, non è più «fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza».

Dubbi sussistono, invece, considerata l’irretroattività della norma in questione, sulla validità della scadenza quinquennale delle scelte già comunicate l’anno precedente, in pendenza di una nuova comunicazione soggetta, oggi, al vincolo biennale. Si attendono chiarimenti in merito.

(Legge 5 agosto 2022, n. 118)

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