Piano spostamenti casa lavoro, classificazione dei rifiuti, plastic tax: le novità normative

Piano spostamenti casa lavoro
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I principali provvedimenti in materia di transizione ecologica, efficientamento energetico, economia circolare e sostenibilità

Piano spostamenti casa lavoro, classificazione dei rifiuti, plastic tax: le novità normative

 

PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO, PUBBLICATO IL VADEMECUM

Con decreto dirigenziale 4 agosto 2021, n. 209, sono state pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Transizione ecologica le linee guida che i mobility manager istituiti per le realtà indicate dal D.L. n. 34/2020, convertito in legge dal D.L. n. 34/2020, dovranno seguire per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (Pscl).

Il mobility manager dovrà procedere, tramite la raccolta dei dati forniti da ciascun dipendente in merito a turnazione, luogo di residenza e domanda di trasporto, alla creazione di un database su cui effettuare le prime valutazioni circa la distribuzione sul territorio e nel tempo della forza lavoro in rapporto ai servizi di trasporto esistenti, aziendali e pubblici.

Le misure da adottare, quindi, dovranno tenere opportunamente conto anche delle risorse aziendali disponibili oltre che della propensione dei dipendenti al cambiamento.

Fondamentale sarà, infine, il ruolo del mobility manager d’area (figura istituzionalizzata a livello municipale) che avrà il compito e la responsabilità di riuscire a comprendere i Pscl redatti dalle varie imprese che ricadono sotto la sua competenza territoriale per poter poi definire ed attuare un piano di mobilità che sia effettivamente sostenibile nel tempo e ad ampio raggio.

(Decreto del ministero della Transizione ecologica 4 agosto 2021, n. 209)

 

CONFERMATE LE LINEE GUIDA SNPA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 9 agosto 2021, n. 47 ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti del Snpa ormai utilizzate da tutti gli operatori del settore già a partire dal 18 maggio scorso, e integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati», da introdurre al capitolo 3 delle stesse, costituendone parte integrante e sostanziale.

Difatti, a seguito delle modifiche alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, l’articolo 184, comma 5, oggi recita: «La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Queste linee guida costituiscono un importante vademecum cui fare riferimento per l’attività più importante che va fatta sui rifiuti perché determina la correttezza dell’intera successiva gestione.

Queste, peraltro, hanno avuto il pregio largamente riconosciuto di aver riportato quanto già aveva avuto modo di chiarire  la corte di Giustizia europea (decima sezione) con la sentenza 28 marzo 2019, e cioè che «il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove». È evidente che l’approvazione definitiva delle linee guida avvenuta con il decreto richiamato chiude definitivamente l’annosa querelle sul punto.

(Decreto del ministero della Transizione ecologica 9 agosto 2021, n. 47)

 

LA PLASTIC TAX SI ALLONTANA ANCORA

In sede di Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2021, n. 42 per l’approvazione del documento programmatico di bilancio per il 2022 è stata prorogata ulteriormente l’entrata in vigore della Plastic tax al 1° gennaio 2023.

Il motivo principale risiederebbe nell’assenza di due determinazioni di Adm – agenzia dogane e monopoli e Ae – agenzia delle entrate sulle modalità di versamento dell’imposta e, in particolare, sulle informazioni da indicare in fattura (comma 651, legge n. 160/2019).

Si ricorda che la previsione contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) era già stata prorogata dal D.L. 34/2020 al 1° gennaio 2021 e dal decreto “Sostegni bis” 25 maggio 2021, n. 73, al 1° gennaio 2022.

Un’ulteriore precisazione d’obbligo va dedicata alla distinzione tra Plastic tax europea (0,80 euro/kg) il cui prelievo incide a valle sul rifiuto in plastica non riciclata e la Macsi (imposta sui manufatti con singolo impiego) italiana che prevede prelievo alla fonte (non sul rifiuto ma all’immissione in commercio del prodotto).

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica vergine contenuta nel prodotto e diviene esigibile all’atto della sua immissione in consumo nel territorio dello Stato o al momento dell’importazione.

A fronte di una definizione così vaga dela Macsi, le esclusioni espressamente previste si riducono a:

  • plastica riciclata;
  • prodotti certificati compostabili;
  • dispositivi medici predefiniti;
  • imballi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali;
  • i Macsi ceduti o esportati per il consumo in altri Paesi.

(Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021, n. 42)

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