Dibattito pubblico e Pnrr: sì o no?

Dibattito pubblico e Pnrr
Dibattito pubblico e Pnrr
È uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto
L’istituzione e le evoluzioni

L’istituto del dibattito pubblico su opere di interesse generale è stato inizialmente previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 50/2016 («Codice dei contratti pubblici»), che prevede anche una specifica commissione nazionale su questo istituto, con compiti di supervisione e proposta, mentre – caso per caso – un coordinatore ha il compito di gestire la procedura, che comporta la discussione su un dossier di progetto.

La disciplina dettagliata del dibattito pubblico è poi intervenuta con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Il decreto declina le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, puntualizzando, altresì, le competenze della commissione nazionale, istituita poi con il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627.

Obiettivi della Commissione sono:

  • rendere trasparente il confronto con i territori sulle opere pubbliche, attraverso procedure che garantiscano il coinvolgimento delle comunità interessate;
  • migliorare la qualità delle progettazioni delle opere pubbliche di grande rilevanza;
  • semplificare l’esecuzione dell’opera attraverso scelte ponderate, al fine di ridurre l’aggravio dei contenziosi.

L’idea di fondo è che, per le opere più importanti, la scelta non sia rimessa solo all’amministrazione, ma coinvolga anche i cittadini, sulla base, però, di un corredo completo e trasparente di informazioni.

Così inteso, il dibattito pubblico è uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto (si vedano su questo le sentenze della Corte costituzionale n. 235/2018 e del Consiglio di Stato n. 855/2016).

Non si tratta di una novità italiana. Nell’ordinamento francese, ad esempio, il dibattito pubblico ha una lunga tradizione.

La procedura ha per oggetto principale l’adeguata informazione e l’approfondita consultazione del pubblico e si conclude con la redazione di un dossier conclusivo, attraverso il quale l’amministrazione procedente viene informata del procedimento svolto, come delle proposte, dei suggerimenti e delle critiche formulate.

 

Il caso del nucleare

Paradigmatiche sono state, per esempio, le due occasioni nelle quali – durante i decenni scorsi – siamo stati chiamati a pronunciarci, attraverso un referendum, su decisioni riguardanti lo sviluppo dell’energia nucleare. In quelle occasioni i due opposti schieramenti sono stati presentati come quello dei “favorevoli” e quello dei “contrari” al nucleare, quando invece – ovviamente – le cose si sono rivelate più complesse. E, come tali, avrebbero dovuto essere spiegate con chiarezza e con aderenza ai dati scientifici. In particolare, si sarebbe dovuto spiegare che, certo, che i due principali problemi dell’energia nucleare (da fissione) riguardano il rischio di incidente e la gestione delle scorie radioattive. Il primo, peraltro, nonostante l’emotività che comprensibilmente circonda il tema, è molto contenuto, a condizione che si adottino le più moderne tecnologie di realizzazione e conduzione degli impianti. Il secondo è gestibile da parte di quei paesi che si dotano di un deposito strategico sicuro delle scorie, come purtroppo l’Italia non ha mai fatto: con la conseguenza che le nostre scorie nucleari (provenienti dalle vecchie centrali o dagli ospedali) sono ora provvisoriamente collocate in modo pericoloso in molti piccoli siti, alcuni dei quali sono  intrinsecamente insicuri.

E, tuttavia, si sarebbe anche dovuto spiegare che, durante la normale conduzione dell’impianto, l’energia nucleare ha un impatto ambientale e climatico trascurabile, drasticamente inferiore a quello di tutti gli impianti alimentati attraverso combustibili fossili, ivi compreso il gas.

In questo modo la scelta dei cittadini sarebbe stata realmente informata, mentre nei fatti è stata trascinata dall’emotività.

 

Dibattito pubblico e Pnrr: sì o no?

Analoghe considerazioni, circa la necessità di un vero dibattito pubblico, andrebbero formulate quando si tratta di autorizzare impianti eolici anche off shore o pannelli fotovoltaici anche su suoli agricoli. Tutte scelte necessarie e improcrastinabili, se davvero vogliamo realizzare la transizione ecologica, ma purtroppo ancora avversate da diversi gruppi di pressione, oltre che da una burocrazia sempre in cerca di complicazioni inutili.

Dunque sì, senza esitazioni, al dibattito pubblico, anche e soprattutto per la realizzazione degli impianti necessari per la attuazione del Pnrr.

Nel corso del 2021, la commissione nazionale per il dibattito pubblico ha approvato importanti raccomandazioni e linee guida su questo istituto, disponibili sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (https://www.mit.gov.it/documentazione/cndp-commissione-nazionale-dibattito-pubblico). Una parte di queste raccomandazioni riguardano in modo specifico l’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico ai progetti compresi nel Pnrr, per i quali vengono opportunamente previste semplificazioni e riduzioni di termini.

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