Autoconsumo diffuso: il nuovo testo integrato

Autoconsumo diffuso
Autoconsumo diffuso
Le novità del Tiad

Autoconsumo diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche: via libera da parte di Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) al testo unico che detta regole e offre indicazioni procedurali in attuazione dei due decreti legislativi n. 199/2021 e n. 210/2021. Il tutto nella logica e con l’obiettivo della semplificazione. Applicazione: a partire dal 1° marzo 2023.

Autoconsumo diffuso: il quadro di riferimento nel dettaglio

Il provvedimento disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del titolo IV, capo I, e dell’articolo 8 del D.Lgs. n 199/2021, degli articoli 14, 15 e 16 del D.Lgs 210/21, dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022, sostituito dal decreto-legge n. 50/2022, dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 144/2022.

Le novità

Fra le novità del nuovo Tiad (testo integrato autoconsumo diffuso) troviamo le definizioni univoche per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e l’individuazione di due perimetri geografici: la zona di mercato di interesse per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla cabina primaria utile a individuare l’energia elettrica autoconsumata.

Chi ha diritto all’accesso al servizio

Il base al Tiad, i requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso sono i seguenti:

a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione devono essere clienti finali e/o produttori;
b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
c) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
g) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del Time. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

Le condizioni necessarie

Nel caso di gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere verificate, fra le e altre contenute nel Tiad, tutte le seguenti condizioni:
a) i clienti attivi facenti parte della configurazione devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte della configurazione;
c) i clienti attivi facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
d) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, questi clienti finali devono rilasciare al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
e) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta sia oggetto di separata misura ai sensi del Time. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

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