Direttiva plastica monouso, avvenuto smaltimento rifiuti e responsabilità degli enti: i principali provvedimenti

Direttiva plastica monouso
Direttiva plastica monouso
I principali provvedimenti in materia di transizione ecologica, efficientamento energetico, economia circolare e sostenibilità

Direttiva plastica monouso, avvenuto smaltimento rifiuti e responsabilità degli enti: i principali provvedimenti

PLASTICA MONOUSO: IN VIGORE LA DIRETTIVA SUP

Dal 3 luglio 2021 è in vigore la direttiva (Ue) 2019/904 sulla plastica monouso conosciuta come direttiva Sup –single use plastic. Con essa il legislatore comunitario si prefigge diversi obiettivi tra cui, il più impattante, è il divieto di commercializzazione di determinati prodotti monouso come posate, piatti, cannucce e cotton fioc (art. 4), cui si aggiunge quello non meno importante della riduzione del consumo per altri prodotti come tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi (art. 5).

Recentemente, la Commissione è intervenuta sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva con le linee guida del 31 maggio 2021 nelle quali conferma che, tra gli oggetti messi al bando, vi sono anche quelli realizzati in plastica compostabile e biodegradabile, benché certificati secondo standard internazionali (Uni En 13432); questo in quanto le loro caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità vengono certificate solo sotto determinate condizioni ambientali che si ritrovano tipicamente di un impianto di compostaggio e non certo in ambiente marino.

Su questo specifico tema, invece, la legge di delegazione nazionale 22 aprile 2021, n. 53, che ha recepito la direttiva, se da un lato estende l’obiettivo di riduzione ai bicchieri di plastica, dall’altro risulta maggiormente permissiva sugli articoli monouso in plastica compostabile in quanto ne permette la commercializzazione laddove «non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili».

 

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Transizione ecologica Italia: è gratis!

 

NOVITÀ SULL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Dal 1° giugno 2021 è in vigore il “D.L. Semplificazioni (D.L. 31 maggio 2021, n. 77)” incentrato sulla governance del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sulle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il decreto interviene su diverse questioni in campo ambientale. Si segnala, tra le più importanti, un utile chiarimento sull’articolo 188, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone, nel caso in cui il destino del rifiuto sia lo smaltimento e, in particolare, le operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) (allegato B, Parte IV al D.Lgs. 152/2006), che «la responsabilità dei produttori dei rifiuti […] è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento».

Il “D.L. semplificazioni” interviene cambiando l’indicazione del documento in «attestazione di avvio al recupero o smaltimento», chiarendo finalmente i dubbi che persistevano dall’entrata in vigore della disposizione (con la novella apportata dal D.Lgs. n. 116/2020 di recepimento della direttiva Ue 2018/851 contenuta nel pacchetto “economia circolare”) e che riguardavano le sue modalità operative.

Difatti, mentre è chiaro quanto disposto circa l’attestazione che deve essere redatta con riferimento al D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa e deve contenere almeno i dati dell’impianto e del titolare (con sottoscrizione dello stesso), la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di trattamento effettuato; meno chiaro è chi sia il soggetto che è materialmente tenuto al rilascio dell’attestazione.

Benché parte della dottrina si fosse già espressa, la modifica in parola rende ormai chiaro che tale attestazione è rilasciata dagli impianti intermedi titolati ad avviare a destino finale il rifiuto.

(Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

 

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: LE NUOVE LINEE GUIDA

É del 1° giugno 2021 l’aggiornamento delle linee guida di Confindustria «per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Quest’ultimo provvedimento si ricorda, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, al verificarsi di determinate condizioni, la responsabilità da reato anche per le persone giuridiche (cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti), a fronte della commissione di particolari reati da parte di persone fisiche (cosiddetti reati-presupposto), fra i quali figurano anche alcuni reati ambientali (art. 25-undecies).

La versione precedente delle linee guida, quella del 2008, è stata aggiornata recependo le ultime novità legislative e giurisprudenziali. Sulla parte generale sono da evidenziare i seguenti punti:

  • Sul tema della segnalazione interna di illeciti (whistleblowing) sono riportate alcune indicazioni per incentivare l’inserimento nel Mog – modello organizzativo gestionale 231, di alcune misure per facilitare l’implementazione delle modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni;
  • sono state recepite le novità in tema di corruzione contenute nella legge anticorruzione (legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Sulla parte speciale, invece, si è lavorato sull’integrazione delle nuove fattispecie di reati-presupposto (corruzione privata, caporalato, riciclaggio, reati tributari, contrabbando eccetera) con particolare focus sulla gestione degli adempimenti fiscali e sui relativi controlli a scopo preventivo.

(linee guida di Confindustria)

Richiedi maggiori informazioni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

css.php

Benvenuto!

Accedi al tuo account

Non sei ancora registrato?