Tutela del paesaggio, plastica e start up green: i principali provvedimenti

Tutela del paesaggio
Tutela del paesaggio
Estesa la tutela del patrimonio paesaggistico/culturale italiano; una svolta storica nella lotta alla plastica; al via il fondo per le aziende verdi. Queste le più recenti novità normative in materia di ambiente

(Tutela del paesaggio, plastica e start up green: i principali provvedimenti)

 

ESTESA LA TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO/CULTURALE ITALIANO

L’ambiente in Italia è un concentrato di cultura, arte e paesaggio; non si può pensare di tutelare un fattore senza prendere in considerazione anche gli altri. Il codice penale, con la nuova legge 9 marzo 2022, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, n. 68), ha modificato le norme penali a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, finora prevalentemente racchiuse all’interno del codice dei beni culturali. A far data dal 23 marzo scorso (art. 7), quindi, costituiscono nuove fattispecie di reato:

  • distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, tutte fattispecie punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 (art. 518-duodecies);
  • devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, puniti con la reclusione da dieci a sedici anni (art. 518-terdecies). In questo caso si tratta, peraltro, di “reato presupposto” in quanto inserito per mezzo dell’art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il patrimonio paesaggistico culturale italiano si compone di beni artistici e storici, beni architettonici e archeologici, centri storici, beni librari e biblioteche, beni museali e beni ambientali tra i più ricchi al mondo. Impossibile non ricordare che oggi (dal 9 marzo per effetto della legge 11 febbraio 2022, n.1) la tutela si completa con l’ingresso formale dell’ambiente nella Carta costituzionale laddove il patrimonio storico e artistico italiano godevano già di ampio riconoscimento (art. 9, Costituzione).

(Legge 9 marzo 2022, n. 22)

 

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SVOLTA STORICA PER LA LOTTA ALLA PLASTICA

Nell’ultimo decennio la politica ambientale – soprattutto comunitaria – ha scelto di concentrarsi prioritariamente sulla riduzione dell’impatto che ha la plastica sugli ecosistemi.

Le tappe fondamentali sono starte:

  1. la risoluzione del 9 luglio 2015 con la quale la Commissione europea ha identificato la plastica come una delle aree prioritarie d’intervento nell’ambito del piano d’azione sull’economia circolare. Per effetto sono stati posti nuovi obiettivi di riutilizzo e di riciclo soprattutto per i rifiuti di imballaggio e l’impegno ad adottare entro la fine del 2017 una strategia che portasse alla riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030;
  2. il 16 gennaio 2018 è stata poi adottata dalla stessa Commissione la strategia europea per la plastica nell’economia circolare;
  3. nel 2019 è entrata in scena la direttiva Sup – single use plastics (UE) 2019/904 che ha introdotto il divieto di commercializzazione di determinati prodotti monouso (come posate, piatti, cannucce e cotton fioc) cui si è aggiunto l’obiettivo non meno importante della riduzione del consumo di altri prodotti (come tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi).

 

A queste tappe si va ad affiancare quella dello scorso 2 marzo 2022 che si può dire storica. Protagonista questa volta è l’assemblea Onu per l’Ambiente (UNEA-5) che a Nairobi ha approvato una risoluzione “End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument” per contrastare l’inquinamento causato dai rifiuti di plastica, con lo scopo di siglare, entro il 2024, un accordo internazionale legalmente vincolante tra 175 Paesi.

(Risoluzione UNEP/EA.5/L.23/Rev.1)

 

AL VIA IL FONDO PER LE AZIENDE VERDI

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 3 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105, stanzia ben 250 milioni di euro per il “Green Transition Fund” destinato al finanziamento di imprese votate all’ambiente, in particolare, “start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” come previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del Pnrr – piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il fondo intende agevolare la transizione ecologica di filiere strategiche per l’economia circolare come energia rinnovabile, mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti, solo per citarne alcune. Di conseguenza, non saranno finanziabili tutte quelle operazioni in contrasto con gli obiettivi fissati dal Pnrr. Ad esempio, saranno esclude dal sostegno le attività che si servono di combustibili fossili oppure quelle che si servono ancora di discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico per la gestione dei rifiuti. L’accesso al Fondo verrà gestito e controllato dalla Sgr – Società di gestione del risparmio.

(D.M. 3 marzo 2022)

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