Parco Agrisolare, nuove disposizioni per la rendicontazione degli interventi

Parco Agrisolare
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Il MASAF ha da poco pubblicato un nuovo Decreto Direttoriale che introduce integrazioni al Regolamento operativo – Allegato A del Terzo Avviso relativo alla Misura PNRR Parco Agrisolare.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 15 ottobre 2025, che introduce integrazioni al Regolamento operativo – Allegato A del Terzo Avviso relativo alla Misura PNRR Parco Agrisolare.

 

Parco Agrisolare: obiettivi e investimenti

La misura “Parco Agrisolare”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.

Le modifiche dell’attuale decreto derivano dalle interlocuzioni con la Commissione europea riguardo alle modalità di presentazione delle evidenze di completamento dei progetti entro il 30 giugno 2026, ai fini della valutazione del target M2.C1-9. Le disposizioni si applicano a tutte le domande presentate nei Bandi 1, 2 e 3 della Misura PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.

Il decreto stabilisce che la rendicontazione degli interventi può essere effettuata anche in caso di solo completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere strettamente necessarie alla connessione, purché sia stata registrata la comunicazione di fine lavori sul portale GAUDÌ, anche se la connessione non è ancora attivata.

Le nuove modalità di rendicontazione – spiega il GSE – sono illustrate nel Regolamento operativo aggiornato, che sostituisce la precedente versione – Allegato A al Terzo Avviso n. 371689 del 19 agosto 2024.

 

 


Credits – Immagine in apertura di Freepik.com

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