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Legge di delegazione europea: spazio anche all’ambiente

Legge di delegazione
Legge di delegazione
La legge 4 agosto 2022, n. 127 è in vigore dal 10 settembre 2022

(Legge di delegazione: spazio anche all’ambiente)

Anche quest’anno, è stata adottata la legge 4 agosto 2022, n. 127 di «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021». Il provvedimento è in vigore dal 10 settembre 2022. È opportuno ricordare che la legge di delegazione europea rappresenta uno dei principali strumenti che permettono l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello dell’Unione; è stato introdotto dalla legge n. 234/2012, di riforma delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche Ue.

Il provvedimento in commento consta di 21 articoli che, come anticipato, recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive e l’adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e a una raccomandazione.

I decreti legislativi che vedranno prossimamente la luce, in recepimento degli atti dell’Unione europea, avranno ad oggetto anche tematiche ambientali.

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All’art. 15 è espressa la delega al Governo per l’adeguamento delle norme interne alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/625, relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuati a garanzia dell’applicazione delle norme sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Al recepimento delle disposizioni contenute nel regolamento Ue 2019/4 sulla fabbricazione, ammissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati (di modifica della regolamentazione precedente), è dedicato l’art. 16, mentre l’art. 19 si concentra sull’adeguamento alle norme relative ai prodotti fertilizzanti e alla loro immissione sul mercato comunitario. Anche in questo caso si tratta da una parte della modifica da parte del regolamento Ue 2019/1009 delle disposizioni precedenti (regolamento n. 1069/2009), e, dall’altra, dell’abrogazione del regolamento n. 2003/2003.

Infine, tra le principali modifiche introdotte dal Senato, si segnala l’art. 21 che contiene la delega al Governo per il recepimento dei principi e dei criteri direttivi concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva Ue n. 2020/2184.

(Legge 4 agosto 2022, n. 127)

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