Finalmente normato il biologico italiano

biologico italiano
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Il termine è indirettamente collegato ai concetti di gestione sostenibile delle risorse e di equità intergenerazionale, due temi inscindibilmente connessi a quello dello sviluppo sostenibile

 

(Finalmente normato il biologico italiano)

 

Il termine “biologico” è indirettamente collegato ai concetti di gestione sostenibile delle risorse e di equità intergenerazionale, due temi inscindibilmente connessi a quello dello sviluppo sostenibile, i cui obiettivi – come sappiamo – sono fissati in ambito comunitario nell’Agenda 2030.

La produzione biologica nasce dall’integrazione tra ambiente, benessere sociale ed economia; è «un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra».

In questi termini si è espressa la recentissima legge 9 marzo 2022, n. 23 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022, n. 69), contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.

 

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La legge 9 marzo 2022, n. 23

La norma ha obiettivi elevati e pone quattro pilastri su cui l’intero sistema dovrà ruotare (art. 1, comma 1):

  • implementazione del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
  • i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
  • le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
  • l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

In coerenza con gli obiettivi nazionali del Pnrr – piano nazionale di ripresa e resilienza, la produzione biologica si configura quale attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale.

A garanzia del consumatore, per rendere il prodotto immediatamente riconoscibile, l’articolo 6 istituisce il marchio “biologico italiano” per i «prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana», delegando a un decreto ministeriale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle condizioni e delle modalità di attribuzione. Il logo, invece, sarà individuato mediante concorso di idee da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Sempre entro novanta giorni dall’entrata in vigore, l’art. 7 dispone che il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente gli interventi che ritiene necessari per l’implementazione di determinati obiettivi.

 

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi si possono citare (art. 7, comma 2):

  • agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli;
  • sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera;
  • incentivare il consumo di prodotti biologici ad es. attraverso iniziative di comunicazione;
  • monitorare l’andamento del settore;
  • favorire l’insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
  • sostenere ricerca ed innovazione;
  • migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
  • valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
  • promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.

 

Gli articoli successivi del capo V sono tutti rivolti all’individuazione di strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi appena enunciati:

  • l’ 8 è dedicato al piano nazionale delle sementi biologiche «finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento alle varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica»;
  • l’ 9 istituisce il fondo per lo sviluppo della produzione biologica e, al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici;
  • l’10 prevede strumenti di integrazione degli operatori come la stipula di contratti di rete, la costituzione di cooperative oppure ancora la sottoscrizione di contratti di filiera;
  • all’ 11 e al successivo art. 12, poi, è dato particolare risalto al valore che assume la formazione professionale a sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica.

 

Insomma, una norma che rappresenta un ottimo punto di partenza per la regolamentazione di un settore importante come quello del biologico; so dovrà, tuttavia, attendere i diversi decreti attuativi richiamati per completare questo primo – già ricco – quadro d’insieme.

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